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Cos’è il Piano Operativo Sicurezza Cantieri

Il Piano Operativo di Sicurezza(www.pianooperativosicurezza.com), indicato con l’acronimo di POS, non è altro che un documento che ogni impresa esecutrice deve redigere prima di intraprendere delle attività operative nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Esso, nello specifico, viene redatto dalla persona del datore di lavoro dell’impresa stesso facendo riferimento al determinato cantiere interessato. Al suo interno vengono trattati i seguenti argomenti:

  • la valutazione delle misure di protezione e di prevenzione da considerare per scongiurare o ridurre al massimo i rischi
  • l’analisi dei pericoli ai quali risultano essere esposti i lavoratori dell’impresa
  • l’organizzazione della sicurezza relativamente a macchine, attrezzature e lavorazioni

Occorre sottolineare, poi, come il POS costituisca un documento obbligatorio diversamente dal PSC, ovvero dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, che non bisogna redigere in certe situazioni.

Il contenuto minimo del POS.

Per quanto concerne il contenuto minimo del POS, occorre sottolineare come tale documento debba necessariamente indicare:

  • i dati che identificano l’impresa esecutrice come, ad esempio, il nominativo del datore di lavoro, le attività e le lavorazioni da essa svolte, l’indicazione del medico competente, del responsabile del servizio di protezione e prevenzione nonché del capocantiere e del direttore tecnico;
  • una descrizione dettagliata delle mansioni
  • l’indicazione delle specifiche attività di cantiere
  • un’elencazione dei ponteggi, delle sostanze e delle miscele dannose
  • un’analisi sul rumore
  • l’elenco delle misure protettive e preventive
  • la documentazione avente ad oggetto l’informazione e la formazione fornite ai lavoratori del cantiere

La differenza tra POS (Piano Operativo di Sicurezza) e PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento).

Il Piano Operativo di Sicurezza e il Piano di Sicurezza e di Coordinamento risultano essere due documenti distinti finalizzati alla valutazione dei rischi così da poter stabilire delle misure di prevenzione per tutte quelle attività che vengono eseguite nell’ambito dei cantieri di lavoro.

Infatti, questi ultimi rappresentano i posti interessati da un’alta percentuale di infortuni ed incidenti richiedendo, di conseguenza, la predisposizione delle adeguate procedure per salvaguardare i lavoratori che ivi vengono a trovarsi.

In particolare, il primo si riferisce al documento redatto dal datore di lavoro, cioè al titolare dell’impresa che esegue le operazione all’interno di un cantiere, il quale risulta essere contraddistinto da un contenuto necessario fondato sulla valutazione dei rischi e sulla descrizione dell’attività svolta in modo da poter definire idonee misure di prevenzione e protezione.

Il secondo, invece, si concentra su una relazione tecnica atta a descrivere le diverse fasi operative del lavoro andando ad individuare i casi di maggior rischio. In seguito, poi, verranno previste le azioni concrete nonché la messa in sicurezza del cantiere.

Si tratta del documento, dunque, che viene allegato al contratto di appalto. In questo caso, inoltre, la figura interessata non risulta essere quella singola del datore di lavoro, bensì quelle del CSP e del CSE ovvero del Coordinatore dei lavori in fase di progettazione e del Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione.

Nel dettaglio, il CSP si occupa di redigere il piano di sicurezza, mentre il CSE lo valuta richiedendo, all’occorrenza, eventuali integrazioni.